Art. 9.
(Sistema di finanziamento).

      1. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica presso la quale iscriversi o iscrivere i propri figli.
      2. Le scuole paritarie ricevono annualmente un contributo statale, denominato «buono scuola», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto alla scuola, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.
      3. L'ammontare del «buono scuola» è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.
      4. L'erogazione del «buono scuola» è subordinata alla effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.
      5. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno.
      6. L'iscrizione degli alunni presso le scuole paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.
      7. Per gli alunni portatori di handicap, nonché per gli altri alunni che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare del «buono scuola» è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica.

 

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      8. Le donazioni e i lasciti destinati alle scuole statali e paritarie del sistema pubblico integrato, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      9. Le scuole paritarie, entro il mese di novembre di ogni anno, devono pubblicare il bilancio preventivo dell'anno scolastico in corso e consuntivo dell'anno scolastico precedente, debitamente approvati dagli organi collegiali d'istituto competenti. Tali bilanci sono predisposti sulla base dello schema unificato previsto dal regolamento di cui all'articolo 13.